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Ordinanza — n. 30096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism against lower court's robbery sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the applicant's arguments. The applicant criticized the appellate court's sentencing on robbery but failed to address the specific reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances provided by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced previously rejected criticisms without engaging with the established legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks concrete specificity by failing to provide a pointed critique of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity robbery sentencing aggravating circumstances mitigating circumstances procedural defect Cassazione Roma spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è stata previamente devoluta alla cognizione della Corte territoriale ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e che risulta sostenuta da enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
Art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.
2 e 3 sulla finalizzazione delle minacce, sulla rilevanza del luogo della sottrazione, sulla complessiva valutazione dei danni); ritenuto, inoltre, che la questione relativa all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic
Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic
(Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv.
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito
(Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic
e che risulta sostenuta da enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
277032); considerato, infine, che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono prive di specificità e manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO NICOLA nato a FOGGIA il 11/12/1982 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 gennaio 2023, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, emessa in data 14 luglio 2022, nei confronti di Nicola Marasco, ha confermato la condanna in relazione al reato di rapina, riducendo la sola pena pecuniaria. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica della condotta, di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 bis e di quella del danno patrimoniale di rilevante entità e di mancata concessione dell'attenuante di segno opposto e di quelle generiche , nonché in relazione alla dosimetria della pena, è privo di concreta specificità in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; osservato che, infatti, il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alla rapina impropria (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), all'aggravante speciale di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen. (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479) e all'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922;

Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), sono state ampiamente espresse (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla finalizzazione delle minacce, sulla rilevanza del luogo della sottrazione, sulla complessiva valutazione dei danni); ritenuto, inoltre, che la questione relativa all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., non è stata previamente devoluta alla cognizione della Corte territoriale ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e che risulta sostenuta da enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032); considerato, infine, che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono prive di specificità e manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il loro diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 ove la Corte territoriale, sottolineando come non potesse valorizzare positivamente la confessione intervenuta nella flagranza, ha ribadito il diniego valorizzando la capacità a delinquere del reo);ritenuto che il tenore della memoria depositata dalla difesa, con cui si insiste nei motivi di ricorso, non incide sulle suindicate argomentazioni; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.