Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal grounds and lack of public prosecution agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had previously waived appeal grounds regarding liability without reaching an agreement on sentencing with the public prosecutor, and later renounced substantive arguments at the appellate hearing. Consequently, the court found no valid legal grounds for review and ruled that the second ground concerning damage compensation was inadmissible due to the prior waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an accused renounces appeal grounds without a sentencing agreement and subsequently waives substantive arguments, the appeal is inadmissible as the court cannot review matters already abandoned by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINO LEONARDO nato a TORRE DEL GRECO il 13/02/1993 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la pronunzia del tribunale di Torre Annunziata resa il 20 Aprile 2022 che ha affermato la responsabilità di Orsino Leonardo in ordine ai delitti di tentata rapina aggravata e lesioni, ha rideterminato la pena inflitta. Considerato che Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità in presenza di un concordato e manifestamente infondato poiché nel caso in esame l'imputato si è limitato a rinunziare ai motivi di appello sulla responsabilità senza pervenire ad un accordo con la parte pubblica sulla pena.
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno deve ritenersi inammissibile poiché l'imputato nel corso dell'udienza di appello ha rinunziato ai motivi di merito, sicchè il mancato riconoscimento non può essere oggetto di censura dinanzi a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu