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Ordinanza — n. 30094/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for attempting to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Nancy Giarrusso's appeal inadmissible, upholding her conviction for aggravated robbery by the Court of Appeal of Bologna. The appellant argued for a legal reclassification to attempted theft and a reassessment of evidence, but the court found no specific distortions of facts warranting review. Consequently, the court ruled that the lower courts correctly applied the law and dismissed the request for a new factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a conviction for aggravated robbery is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate evidence or propose an alternative factual reconstruction without demonstrating specific and decisive distortions of the established facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction re-evaluation of evidence legal qualification of facts Cassation review limits prova informatica rapina qualificata prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRUSSO NANCY nato a RAGUSA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, emessa in data 10 aprile 2018, nei confronti di Nancy Giarrusso, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e si invoca l'inquadramento della condotta nel meno grave reato di tentato furto, tenta di introdurre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi normativa contestata, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento ; ed invero, la Corte territoriale ha confermato la qualificazione giuridica, avendo ritenuto pienamente provata la condotta violenta e minacciosa posta in essere successivamente alla sottrazione al fine di assicurarsi il possesso e l'impunità. rilevato, pertanto, che il rìcorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il