Italian Court dismisses appeals against conviction for building invasion as facts are outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Giovanni Bisiccè and Rosa Guagliardito inadmissible. The appellants argued for a violation of law and motivational defects regarding Article 2 of the Penal Code, but the court found these arguments based on factual reconstructions irrelevant to the current review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 4, cod. pen.; Appeals based on factual reconstructions of the crime dynamic are manifestly unfounded and fall outside the scope of judicial review, rendering them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISICCE GIOVANNI nato a PALERMO il 31/01/1989 GUAGLIARDITO ROSA nato a PALERMO il 29/09/1989 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; _RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 7 aprile 2021, nei confronti di Giovanni Bisiccè e Rosa Guagliardito, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di invasione di edifici. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori degli imputati, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 2, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto è basato su assunti di fatto relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, estranei al sindacato del presente giudizio; inoltre è stata correttamente applicata la normativa in materia di successione delle leggi penali, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019;
Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sulla prova del protrarsi della condotta permanente in epoca successiva all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, con conseguente applicazione di quest'ultimo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 g