Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity in sentencing argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stefano Fasone inadmissible, confirming the lower court's decision on attempted aggravated extortion. The sole ground raised by the appellant was a lack of specificity regarding the proportionality of the sentence, which the court found manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the sole ground raised lacks specificity and is manifestly unfounded, particularly when it merely requests a new evaluation of sentence proportionality without challenging the logical reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASONE STEFANO nato a PALERMO il 30/08/1980 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa in data 15 dicembre 2021, nei confronti di Stefano Fasone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sulla dosimetria della pena, ove la Corte territoriale ha confermato la sanzione irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, ritenendola congrua alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giug