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Ordinanza — n. 30090/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against environmental crime conviction for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Piergiorgio Fiumi's appeal inadmissible regarding his conviction for environmental crimes. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked specificity and merely repeated issues already decided by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds challenging the lower court's findings; generic or repetitive arguments without precise identification of errors result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal environmental crimes lack of specificity repetitive arguments court costs criminal conviction Italian law condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 349 cod. pen
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
281521), risulta essere meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUMI PIERGIORGIO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 01/05/1941 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Piergiorgio Fiumi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di deposito incontrollato e gestione non autorizzata di rifiuti, inquinamento ambientale, ricettazione e violazioni di sigilli. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod. pen.contestato al capo G, sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla prova delle ripetute violazioni dei sigilli); ritenuto che l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifica e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sul diniego delle generiche, ove la Corte territoriale si è riferita alla rilevanza degli elementi negativi della gravità del reato e della capacità a delinquere rispetto agli elementi valorizzati dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; che nel rispetto del principio di soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile , che si ritiene congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile Asp Bologna che liquida per l'attuale fase in euro 2741,00 oltre spese generali e CPA ( come da notula). Così