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Ordinanza — n. 30088/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. regarding reasonable doubt principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for receiving stolen televisions, arguing a violation of the 'beyond reasonable doubt' principle and requesting acquittal under Article 129. The court rejected these generic arguments, citing established precedent that requires precise legal reasoning and specific references to the contested motives in the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity, as generic allegations without precise legal grounds and specific references to the contested motives prevent the appellate judge from exercising their supervisory function.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements reasonable doubt principle Code Criminal Procedure generic arguments rejection prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato prodotti provenienti dai paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 c.p.p.
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» ed il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» ed il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRABET NEZAR DI MOHAMED nato a AGROPOLI il 25/04/1991 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 12 gennaio 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 11 settembre 2020, nei confronti di Nezar Mrabet, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di ricettazione di 9 televisori di provenienza furtiva. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» ed il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugn