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Ordinanza — n. 30087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity regarding sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ayoub Fasraoui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the recognition of a specific sentencing aggravation under Article 576 of the Criminal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this claim because the grounds lacked concrete specificity and merely sought to re-construct facts using criteria outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.; An appeal lacking concrete specificity regarding a sentencing aggravation is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing aggravation lack of specificity appellate review criminal procedure court costs procedural defect testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASRAOUI AYOUB nato il 04/11/1989 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 17 luglio 2021, nei confronti di Ayoub Fasraoui, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis), cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla consapevolezza del reo circa la qualifica di agente della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 g