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Ordinanza — n. 30086/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as vague and repetitive, citing prior rulings on sentencing value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mhamdi Khairiddine inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant claimed a motivational defect regarding Article 62 of the Penal Code, but the court found this argument merely repetitive of issues already properly addressed and dismissed in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; An appeal lacking concrete specificity and merely reproducing previously examined profiles is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments Article 62 penal code court costs and fine altri reati risarcimento alle vittime di reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 62, primo comma, n.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI KHAIRIDDINE nato il 01/03/2002 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di Khairiddine Mhamdi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di furto con strappo, rapina, ricettazione e lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non irrisorio dei beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giug