Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30084/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30084/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBOLI ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1972 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2022, parzialmente riformando, la decisione del Tribunale di Parma, emessa in data 16 marzo 2022, nei confronti di Antonio Eboli, ha confermato la condanna in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale ie,riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ridotta entità delle diminuzioni operate in relazione agli artt. 89 e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si vedano, in particolare, pag. 8 sulla non rilevante incidenza del vizio parziale di mente; pag. 9 sulla ridotta entità del risarcimento rispetto al complessivo pregiudizio arrecato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30084/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ridotta entità delle diminuzioni operate in relazione agli artt. 89 e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si vedano, in particolare, pag. 8 sulla non rilevante incidenza del vizio parziale di mente; pag. 9 sulla ridotta entità del risarcimento rispetto al complessivo pregiudizio arrecato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina reati contro la pubblica autorità risarcimento per atto illecito azione civile azione penale privata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBOLI ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1972 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2022, parzialmente riformando, la decisione del Tribunale di Parma, emessa in data 16 marzo 2022, nei confronti di Antonio Eboli, ha confermato la condanna in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale ie,riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ridotta entità delle diminuzioni operate in relazione agli artt. 89 e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si vedano, in particolare, pag. 8 sulla non rilevante incidenza del vizio parziale di mente; pag. 9 sulla ridotta entità del risarcimento rispetto al complessivo pregiudizio arrecato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu