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Ordinanza — n. 30083/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO SALVATORE nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il 06/12/1952 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; t La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 gennaio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 12 febbraio 2020, ha confermato la responsabilità di Pagano Salvatore in ordine al reato di riciclaggio di un autovettura di provenienza furtiva e previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ha ridotto la pena inflitta. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ammissione del teste Herciu ex art. 195 cod. proc.pen., reiterano le censure già formulate con l'appello e respinte dalla Corte con argomentazioni congrue, osservando che Rusu non era teste de relato ma diretto e che la testimonianza di Herciu non era essenziale, alla stregua delle emergenze processuali già acquisite, e non si confrontano con le stesse ; che il terzo motivo di ricorso con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste Mehmeti è privo di concreta specificità e tende a prospettare una diversa valutazione delle emergenze processualii invocando censure in punto di fatto che esulano dal giudizio di questa Corte di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 195 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 30083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ammissione del teste Herciu ex art. 195 cod. proc.pen., reiterano le censure già formulate con l'appello e respinte dalla Corte con argomentazioni congrue, osservando che Rusu non era teste de relato ma diretto e che la testimonianza di Herciu non era essenziale, alla stregua delle emergenze processuali già acquisite, e non si confrontano con le stesse ; che il terzo motivo di ricorso con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste Mehmeti è privo di concreta specificità e tende a prospettare una diversa valutazione delle emergenze processualii invocando censure in punto di fatto che esulano dal giudizio di questa Corte di legittimità.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo confisca del veicolo a motore inquinamento automobilistico ricettazione reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 195 cod. proc.pen
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ammissione del teste Herciu ex art. 195 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO SALVATORE nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il 06/12/1952 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 gennaio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 12 febbraio 2020, ha confermato la responsabilità di Pagano Salvatore in ordine al reato di riciclaggio di un autovettura di provenienza furtiva e previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ha ridotto la pena inflitta. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ammissione del teste Herciu ex art. 195 cod. proc.pen., reiterano le censure già formulate con l'appello e respinte dalla Corte con argomentazioni congrue, osservando che Rusu non era teste de relato ma diretto e che la testimonianza di Herciu non era essenziale, alla stregua delle emergenze processuali già acquisite, e non si confrontano con le stesse ; che il terzo motivo di ricorso con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste Mehmeti è privo di concreta specificità e tende a prospettare una diversa valutazione delle emergenze processualii invocando censure in punto di fatto che esulano dal giudizio di questa Corte di legittimità.

Che di contro deve ribadirsi che la doppia conforme affermazione di responsabilità operata dai giudici di merito non risulta affetta da manifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il