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Ordinanza — n. 30081/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for extortion, upholding victim credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's reduction of the sentence for extortion and damage. The appellant challenged the credibility assessment of the victim and the penalty quantification, arguing for a stricter review of the victim's statements. The court ruled that credibility evaluation is a factual matter requiring only congruous motivation, which was present, and that the penalty near the statutory minimum requires only a reference to adequacy.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of the victim's credibility is a factual issue subject to the judge's wide margin of appreciation and cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist; similarly, when the penalty is near the statutory minimum, the obligation to detail all sentencing elements is attenuated.

Parole chiave

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victim credibility assessment factual issue appeal penalty quantification statutory minimum inadmissible appeal extortion crime margin of appreciation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto che con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare che, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27322 del 2008
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.
Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004
239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003
Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013
pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GACHA AHMED nato a KAIROUAN( TUNISIA) il 25/01/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 gennaio 2023, riduceva la pena alla quale Gacha Ahmed era sto condannato per i reati di estorsione e danneggiamento. Ritenuto che con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare che, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso_rispetto a quello...a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493) Rilevato che nel caso in esame non si rinvengono contraddizioni nella motivazione della Corte di appello, che ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrata dalle dichiarazioni degli altri testimoni sentiti, rilevato che il motivo relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste Atanasova è reiterativo di quanto già eccepito in appello e su cui la Corte di appello ha già risposto a pag.3 della sentenza impugnata, per cui il motivo è inammissibile in quanto propone una valutazione di merito contraria a quella della Corte; rilevato che il motivo sulla quantificazione della pena è manifestamente infondato, posto che è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;

Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di 0), colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.200 al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm