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Ordinanza — n. 30080/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on fraud conviction as arguments were already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ippoliti Fabio inadmissible, upholding the second-instance conviction for fraud. The appellant argued that the lower court failed to properly establish his criminal liability regarding the Postepay card used to defraud victims. The court ruled that the first-instance judge correctly inferred guilt from the direct link between the card and the illicit profits, noting the appellant's conduct constituted typical contractual fraud. Consequently, the appeal was rejected as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, without adding new elements to the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld reproductive appeal grounds Postepay card fraud Cassa delle ammende truffa in materia di credito pagamento in mano di terzi divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI FABIO nato a PESCARA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 9 luglio 2021, nei confronti di Ippoliti Fabio, in relazione a tre episodi di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo dì profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalle vittime, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi, individuando altresì nelle condotte poste in essere dal prevenuto gli artifici e i raggiri tipici delle truffe contrattuali; rilevato che nulla aggiunge la memoria depositata a quanto dedotto in ricorso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden