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Ordinanza — n. 30079/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30079/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABALLA MUSTAFA MAHMOUD TALEB nato il 12/06/1986 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 ottobre 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di Gaballa Mustafa Mahmoud Taleb, condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ad un profilo, quello della colpevolezza, già affrontato con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente fondato la pronuncia di condanna sull'utilizzo, emerso dall'istruttoria, del telefono di provenienza illecita da parte del prevenuto, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità della res;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida prove acquisite illegalmente favoreggiamento reati contro la sfera personale riservata ricettazione abuso di impianti di telecomunicazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABALLA MUSTAFA MAHMOUD TALEB nato il 12/06/1986 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 ottobre 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di Gaballa Mustafa Mahmoud Taleb, condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ad un profilo, quello della colpevolezza, già affrontato con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente fondato la pronuncia di condanna sull'utilizzo, emerso dall'istruttoria, del telefono di provenienza illecita da parte del prevenuto, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità della res;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden