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Ordinanza — n. 30075/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise liability issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for review was a generic criticism of the lower court's reasoning regarding the acquittal of the accused, failing to specify the exact elements supporting the complaint. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code and did not previously raise the liability issue as an appeal ground under Article 606.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific grounds detailing the elements of the complaint and fails to raise issues of liability as a separate appeal ground.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement lack of specificity liability issue omission Criminal Procedure Code difetto di motivazione motivi pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHI MOURAD nato a CLUSONE il 14/08/2000 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 18 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo, in data 25 maggio 2022, nei confronti di Mahi Mourad, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato, in ogni caso, che la doglianza in punto di responsabilità non risulta previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres