Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bocciero Diego inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were found to be repetitive of those already rejected at the appellate level, failing to address the lower court's reasoning on the aggravated circumstances and sentencing. Consequently, the court upheld the conviction for attempted aggravated extortion and imposed financial penalties for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected in the appellate judgment, lacking any new elements or specific refutation of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIERO DIEGO nato a AVELLINO il 18/07/1988 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di Bocciero Diego in relazione al reato di tentata estorsione aggravata. Rilevato che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già eccepito in appello e propongono, quanto al primo motivo, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali la responsabilità di Bocciero per il reato contestato e, a pag.12, ha spiegato in maniera esauriente sul perché dovesse essere riconosciuta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sulla impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla dosimetria della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente