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Ordinanza — n. 30073/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30073/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO LIVIA nato a BENEVENTO il 23/08/1982 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Livia Corradino, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente appropriazione indebita eccezione di buona fede fine di indebito profitto eccezione di illegalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO LIVIA nato a BENEVENTO il 23/08/1982 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Livia Corradino, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova logico-indiziaria della responsabilità e, in particolare, sulla provenienza delittuosa dell'assegno, sull'avvenuto versamento del titolo nel conto corrente della Corradino e del dolo, anche eventuale, dell'imputata, che non poteva ignorare che il titolo risultava intestato ad un terzo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte/ cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il