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Ordinanza — n. 30071/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30071/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GIANLUCA nato a MANTOVA il 20/05/1963 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 30 Marzo 2021 dal Tribunale di Mantova che ha condannato Gianluca Mirabella in ordine a reiterate condotte di appropriazione indebita di somme affidategli da un cliente nell'ambito della sua attività di commercialista per pagare le imposte, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti commessi in epoca successiva al 5 luglio 2015 dichiarando prescritte le condotte precedenti e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30071/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GIANLUCA nato a MANTOVA il 20/05/1963 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 30 Marzo 2021 dal Tribunale di Mantova che ha condannato Gianluca Mirabella in ordine a reiterate condotte di appropriazione indebita di somme affidategli da un cliente nell'ambito della sua attività di commercialista per pagare le imposte, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti commessi in epoca successiva al 5 luglio 2015 dichiarando prescritte le condotte precedenti e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento risarcimento del danno riparazione dei danni di guerra dazione in pagamento rimborso dell'aiuto sociale condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GIANLUCA nato a MANTOVA il 20/05/1963 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 30 Marzo 2021 dal Tribunale di Mantova che ha condannato Gianluca Mirabella in ordine a reiterate condotte di appropriazione indebita di somme affidategli da un cliente nell'ambito della sua attività di commercialista per pagare le imposte, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti commessi in epoca successiva al 5 luglio 2015 dichiarando prescritte le condotte precedenti e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 cod.pen. è manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, considerato che lo stesso difensore sostiene nel secondo motivo di appello che l'imputato avrebbe incassato nel periodo non coperto da prescrizione oltre 52.000 C; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata considerazione della restituzione da parte dell'imputato della somma di 10.000 C ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico, poiché la corte ha ritenuto la somma offerta eccessivamente esigua rispetto all'entità del danno cagionato e che comunque non sussiste la necessaria spontaneità del risarcimento, in quanto l'imputato ha dovuto pagare la provvisionale posta a suo carico dalla sentenza; ritenuto che il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena e al diniego del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente valutato l'intensità del dolo e la gravità della condotta reiterata nel corso di nove anni, tradendo la fiducia di un cliente nell'ambito della propria attività professionale e l'entità della pena, che preclude la possibilità di invocare il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto che le considerazioni formulate con la memoria depositata in atti non incidono sulle valutazioni suesposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci