Italian court dismisses appeal for attempted extortion as withdrawn grounds are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Arena's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arena argued the lower court failed to justify excluding an aggravating circumstance under Article 416-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that withdrawing all appeal grounds implicitly includes withdrawing arguments regarding sentencing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Withdrawal of all appeal grounds implicitly includes withdrawal of arguments concerning aggravating circumstances, as these are distinct from sentencing factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANTONIO nato a NAPOLI il 20/04/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 maggio 2021, nei confronti di Arena Antonio, confermava la condanna per il reato di tentata estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella Salvatore, Rv. 282413);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President