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Ordinanza — n. 30067/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30067/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAY HARNANDEZ JEFFERSON nato il 13/12/1991 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 14 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, in data 26 novembre 2021, nei confronti di Palay Hernandez Jefferson, confermava la condanna per i reati di rapina e lesioni personali, riducendo la pena inflitta dal primo giudice, a seguito della disapplicazione della recidiva e del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante delle "più persone riunite", è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a questioni già affrontate con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello, che alle pagine 6 e 7 ha difatti evidenziato come dal lineare racconto reso dalla vittima emergesse la presenza di altri due soggetti al momento dell'azione criminosa, senza alcun pregio per l'alternativa ricostruzione proposta dall'imputata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30067/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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altri capi d'accusa testimonianza della vittima indagine penale suppletiva difesa penale principio della doppia incriminazione altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAY HARNANDEZ JEFFERSON nato il 13/12/1991 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 14 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, in data 26 novembre 2021, nei confronti di Palay Hernandez Jefferson, confermava la condanna per i reati di rapina e lesioni personali, riducendo la pena inflitta dal primo giudice, a seguito della disapplicazione della recidiva e del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante delle "più persone riunite", è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a questioni già affrontate con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello, che alle pagine 6 e 7 ha difatti evidenziato come dal lineare racconto reso dalla vittima emergesse la presenza di altri due soggetti al momento dell'azione criminosa, senza alcun pregio per l'alternativa ricostruzione proposta dall'imputata;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta la misura della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche e per quella del risarcimento del danno, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità dei giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice peraltro fissato la sanzione in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; si veda anche Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 DEP SITAT,\ Il Consigliere estensore IN CAN LL1J Il President