Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to failure to raise specific grounds timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Sborgia inadmissible regarding his conviction for embezzlement. The first ground was rejected as it proposed an alternative reading of evidence outside the scope of appellate review, while the second and third grounds were not previously raised as appeal arguments. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 606 of the Criminal Procedure Code and ordered Sborgia to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specifically raise grounds for review; failure to do so prior to the appeal renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORGIA ANDREA nato a ORTONA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 12 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 aprile 2019, nei confronti di Sborgia Andrea, in relazione al reato di appropriazione indebita. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto ascritto all'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già affrontati con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 3 ha difatti osservato come l'ampio lasso temporale trascorso dopo la scadenza del termine (prorogato) per la restituzione dell'auto, senza che questa fosse avvenuta, integrasse l'interversione del possesso richiesta dalla norma incriminatrice;
Considerato che la seconda e la terza doglianza, che genericamente contestano la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva e il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid