Italian court dismisses appeal on recidivism appeal as generic and violates procedural admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tropea Carmelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for the crime of receiving stolen goods, arguing lack of subjective intent and excessive punishment. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific facts, noting the lower court properly inferred intent from the defendant's possession of stolen window frames without justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 111, comma 1, c.p.; The appeal must specify the grounds for objection to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power; generic complaints without specific factual elements violate admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA CARMELO nato a CATANIA il 27/09/1967 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 19 maggio 2022, parzialmente 2ou-i riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 16 settembre120194 nei confronti di Tropea Carmelo, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, peraltro in termini generici, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal ritrovamento nell'auto appartenente all'imputato degli infissi provento di furto, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di un provvedimento impugnato che a pagina 5 ha congruamente motivato il diniego delle generiche sulla base della negativa personalità del prevenuto e dell'assenza di elementi positivi valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 — 02), e reputato adeguata una sanzione di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il