Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on counterfeiting conviction as evidence of guilt and lack of presumed innocence are established facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndongo Hamidou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for counterfeiting and the dismissal of a prior prescription defense. The court rejected these arguments, noting that the discovery of counterfeit materials in the defendant's room established guilt, while the quantity of seized goods negated claims of minor damage or mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The appeal alleging a violation of the presumption of innocence is inadmissible when the lower court has already established the defendant's guilt through physical evidence and the quantity of seized contraband objectively excludes the defense of minor harm.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of innocence violation counterfeiting conviction appeal inadmissible appeal grounds physical evidence of guilt dismissal of prescription defense ricettazione prove acquisite illegalmente favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 61 c.p.
Art. 474 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 474 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDONGO HAMIDOU nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 1 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 17 gennaio 2018, nei confronti di Ndongo Hamidou, confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in punto di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, in relazione a profili già affrontati con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza dell'imputato, essendo stato rinvenuto il materiale contraffatto nella stanza ove soggiornava, senza che fosse dimostrata la realizzazione da parte del prevenuto del delitto presupposto, né il legittimo acquisto della merce;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il richiamo a pagina 5 al numero delle res contraffatte detenute per la vendita, valutato significativo con giudizio discrezionale dal giudice di merito, è argomento di per sé idoneo ad escludere, sia l'esimente sotto il profilo oggettivo, sia l'attenuante richiesta, evocando la non speciale tenuità del danno cagionato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr