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Ordinanza — n. 30060/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction citing sufficient video surveillance and witness testimony evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fusco Raffaele inadmissible, upholding the lower court's robbery conviction. The appellant argued for a retrial due to alleged flaws in the appellate court's reasoning regarding evidence and mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that video surveillance footage, victim statements, and the rental of the getaway car provided ample proof of guilt, while the denial of generic mitigating factors was justified by the absence of positive elements like repentance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning regarding evidence sufficiency and the denial of mitigating circumstances is free from manifest illogicality, as the absence of positive factors legally justifies the refusal of leniency without requiring further specific justification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility video surveillance evidence generic mitigating circumstances robbery conviction manifest illogicality standard prove acquisite tramite sorveglianza reati seriali indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/09/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nord, in data 13 gennaio 2022, nei confronti di Fusco Raffaele, in relazione a plurimi episodi di rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3, richiamando anche le osservazioni del primo giudice, ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto per ciascuno degli episodi contestati emergesse dalle immagini di videosorveglianza acquisite nei luoghi delle rapine e dal racconto delle persone offese, nonché dalla circostanza del noleggio da parte del Fusco dell'auto utilizzata per la commissione dei reati;

Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo operato dalla Corte di appello a pagina 4 all'assenza di resipiscenza e di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore DEpHJ\ T. JN CANCEi Il Presidente