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Ordinanza — n. 30057/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduced prior rejected arguments on subjective element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Palazzone Francesco inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued a violation of law regarding the subjective element of the crime, but the court found these arguments were merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with sound legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine subjective element robbery procedural fault fine court of cassazione rapina risarcimento per atto illecito reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZONE FRANCESCO nato a POPOLI il 03/06/1984 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di Palazzone Francesco, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente rilevato, anche richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte, come il profitto del delitto di rapina non debba avere necessariamente contenuto patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un qualsiasi bisogno personale (si veda anche, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente