Italian court dismisses appeal against conviction for trafficking and fraud due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ye Fang Fang inadmissible, upholding the lower court's conviction for trafficking and attempted fraud. The appellant argued for the admission of new testimonial evidence and an expert report, but the court ruled these grounds were procedurally barred or irrelevant to the established facts. Consequently, the decision was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. d) e lett. e) c.p.p.; Art. 603 c.p.p.; The appeal based on the non-admission of decisive evidence is inadmissible unless the evidence was discovered after the first instance judgment and should have been admitted under the rules for new evidence, or if the lack of expert report was properly raised by the defense in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YE FANG FANG nato il 08/10/1987 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 gennaio 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 11 ottobre 2021, nei confronti di Fang Fang Ye, condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e tentativo di frode nell'esercizio del commercio. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'escussione testimoniale dell'addetto alle vendite, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772), In riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett.
d) cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, cornma secondo, cod. proc. pen. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo. (Sez. 2, Sentenza n. 44313 del 11/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005 ) Rv. 232772 - 01) Nel caso in esame non ricorre alcun vizio motivazionale poiché la corte ha correttamente escluso la rilevanza della prova dichiarativa richiesta sottolineando che l'imputata in qualità di titolare dell'esercizio commerciale provvedeva agli acquisti e non poteva di conseguenza ignorare di avere acquistato merce non conforme alle direttive della Comunità Europea e recanti il relativo marchio contraffatto. (si veda Sez. 3, n. 14257 del 24/03/2015, Mazzanti, Rv. 263338) La censura in ordine alla mancata perizia è inammissibile poiché non è stata dedotta in sede di appello dal difensore ma dal Procuratore generale e perché la perizia costituisce sempre prova neutra che non può assumere rilevanza decisiva. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci