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Ordinanza — n. 30054/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for illegal building occupation citing lack of exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Maiorana's appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction for illegal building occupation. The appellant argued for an exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code but failed to identify specific procedural errors. The court ruled the appeal infounded because the lower courts correctly applied the law regarding the prolonged nature of the occupation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the non-acknowledgment of an exclusion of punishability is inadmissible if the appellant fails to point out specific distortions of procedural emergencies or if the lower court's reasoning is logically and legally sound.

Parole chiave

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illegal building occupation exclusion of punishability inadmissible appeal Article 131-bis procedural errors violazione di domicilio immobile occupato illecita violenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 ottobre 2022, riformando la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa in data 10 novembre 2021, che aveva assolto Giuseppe Maiorana dal reato di invasione di edifici ex art. 131 bis coci.pen.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
277758), è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/06/1993 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSLNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 ottobre 2022, riformando la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa in data 10 novembre 2021, che aveva assolto Giuseppe Maiorana dal reato di invasione di edifici ex art. 131 bis coci.pen. , lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente motivato sul punto valorizzando a7(g.. la protrazione dell'occupazione per diversi anni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu