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Ordinanza — n. 30051/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and failure to address prior court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Melania Reiti and Francesco Cardile inadmissible. The defendants argued for lack of evidence regarding their criminal responsibility, insufficient sentencing justification, and statutory non-punishability, but the court found these grounds lacked specific critique. The court ruled that the appeals merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts on facts and law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the contested decision and address the complexity of the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity criminal responsibility statutory non-punishability repetitive arguments procedural dismissal court of cassation violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RETTI MELANIA nato a MESSINA il 29/08/1987 CARDILE FRANCESCO nato a MESSINA il 08/09/1984 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 12 aprile 2022, ha confermato la condanna nei confronti di Melania Reiti e Francesco Cardile in rela2:ione al reato di invasione di edifici e, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contesta la mancanza di prova in ordine alla penale responsabilità, e il difetto di motivazione in merito all'entità della pena inflitta, all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di specificità , in quanto difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); che gli stessi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della successiva regplarizzazione contrattuale rispetto alla precedente invasione sine titulo, sull'individuazione della pena in misura prossima al minimo edittale, sul dies a quo del termine di prescrizione in ragione della permanenza della condotta, sulla non particolare tenuità per la durata dell'occupazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i