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Ordinanza — n. 30050/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for archaeological artifact and firearm possession. The court rejects generic arguments regarding lack of proof and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Giuseppe La Salvia and Vero Annamaria inadmissible, upholding their convictions for archaeological artifact trafficking and illegal firearm possession. The appellants argued that the trial lacked certain proof of guilt and that the sentencing was arbitrary, but the court found these arguments generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the claims regarding the absence of evidence and the proportionality of the sentence, ordering the defendants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic objections to the lack of proof or the reasoning of the sentencing are inadmissible if the lower court has provided sufficient motivation based on the evidence presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument rejection archaeological artifact trafficking illegal firearm possession sentencing proportionality court costs award Italian criminal procedure violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 648 cod.pen.
I. 895/1967
articoli 648 cod.pen
Il primo motivo del ricorso congiunto proposto dai due irnputati, con cui si deducono violazione degli articoli 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASALVIA GIUSEPPE nato a ORTA NOVA il 22/11/1966 VERO ANNA MARIA nato a ORTA NOVA il 17/07/1968 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 28 Febbraio 2018 dal Tribunale di Foggia che ha condannato La Salvia Giuseppe e Vero Annamaria per il delitti di ricettazione di numerosi reperti archeologici e di detenzione illegale di tre fucili da caccia. Il primo motivo del ricorso congiunto proposto dai due irnputati, con cui si deducono violazione degli articoli 648 cod.pen. e 2 e 7 I. 895/1967 poiché il giudizio di responsabilità è stato pronunziato in assenza di prova certa della colpevolezza, è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza, che ha valorizzato le dichiarazioni dei testi da cui emerge che la detenzione dei fucili era ben nota già da quando il padre della Vero era in vita; che i due coniugi vivevano in quella abitazione da diversi anni; che i reperti archeologici erano utilizzati come pezzi di arredamento.

Il secondo motivo con cui si invoca il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico poiché non considera la motivazione della Corte che ha respinto la richiesta in ragione del numero e della potenzialità offensiva delle armi e ha comunque sottolineato che l'aumento sanzionatorio è stato contenuto in appena due mesi di reclusione e 200 C di multa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paggimento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcire della cassa delle ammende. Così deciso, i