Cassation court dismisses appeal against robbery conviction for lack of procedural grounds and insufficient mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the perpetrator's identity and weapon use, while the court found these arguments extraneous to the current review. The court ruled that the first ground sought a new factual assessment outside the scope of the appeal, and the second ground regarding mitigating circumstances was unfounded due to the absence of positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the conviction for robbery is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific procedural errors or travisamenti of legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDI' CARMELO nato a MILAZZO il 04/07/1971 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 5 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 22 febbraio 2022, nei confronti di Carmelo Mondì, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova in relazione all'identificazione dell'autore e all'uso dell'arma, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 3 sull'individuazione dell'imputato e sull'uso dell'arma alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili nonostante la successiva incertezza giustificata dal tempo trascorso, nonché, quanto all'identificazione, anche in ragione degli accertamenti di P.G. circa l'utenza telefonica fornita alla persona offesa dal rapinatore che coincideva con quella in uso all'imputato, e dal riconoscimento da parte della P.G. dell'imputato nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del detto beneficio, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare a fronte della rilevante capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de