Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to prohibited evidence re-evaluation and new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cianci and Paccari inadmissible, ordering them to pay fines. The court ruled that the first and second grounds were barred because they sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited in the Court of Cassation, and the third ground was a repetition of arguments already rejected in the appellate court. Furthermore, the court held that new grounds could not cure the inherent defect of the original inadmissible arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4 c.p.p.; Art. 603, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence presented by the lower courts, and inadmissibility of original grounds cannot be cured by the addition of new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIANCI MATTEO nato a CERIGNOLA il 06/07/1967 PACCARI POTITO nato a CERIGNOLA il 02/07/1976 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; (' (..kn jn yr\r,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in data 1°dicembre 2020, nei confronti di Cianci Matteo e Paccari Potito in relazione ai reati di rapina aggravata, ricettazione / porto di armi in luogo pubblico. Rilevato che il primo motivo proposto nell'interesse di Cianci ed il primo motivo proposto nell'interesse di Paccari sono inammissibili, in quanto con essi i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289); rilevato che il secondo motivo proposto nell'interesse di Paccari è inammissibile in quanto, premesso che "nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado" (Sez.2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585), la Corte di appello ha motivato esaurientemente sul rigetto della richiesta di integrazione istruttoria da pag. 8 a pag. 11 della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Cianci ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Paccari (formulati in maniera identica) sono reiterativi di quelli già presentati in appello, e sui quali la Corte di appello ha risposto a pag.23 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost.,, n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerato che l'inammissibilità dei ricorsi proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo