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Ordinanza — n. 30040/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30040/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHINI CARMINE nato a SARNO il 16/09/1993 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nola, emessa in data 9 giugno 2021, nei confronti di Carmine Franchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto con strappo e lesioni aggravate. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di lesioni in danno del Biswa Tapas Kumar, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (ed invero, la Corte territoriale, anche sottolineando l'irrilevanza del refuso assolutorio presente alla pag. 4 della sentenza appellata, ha pienamente condiviso e confermato le argomentazioni del primo giudice, espresse a pag. 8, sulla prova degli elementi costitutivi); ritenuto che l'ulteriore motivo, con il quale si censura la mancanza di condizione di procedibilità per le lesioni in danno del Biswa, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il reato in oggetto, essendo stata riconosciuta e mai contestata l'aggravante del nesso teleologico in relazione alla rapina commessa in danno della stessa persona offesa (posizione stralciata e accertata con sentenza irrevocabile), è procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

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Ordinanza — n. 30040/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di lesioni in danno del Biswa Tapas Kumar, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (ed invero, la Corte territoriale, anche sottolineando l'irrilevanza del refuso assolutorio presente alla pag. 4 della sentenza appellata, ha pienamente condiviso e confermato le argomentazioni del primo giudice, espresse a pag. 8, sulla prova degli elementi costitutivi); ritenuto che l'ulteriore motivo, con il quale si censura la mancanza di condizione di procedibilità per le lesioni in danno del Biswa, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il reato in oggetto, essendo stata riconosciuta e mai contestata l'aggravante del nesso teleologico in relazione alla rapina commessa in danno della stessa persona offesa (posizione stralciata e accertata con sentenza irrevocabile), è procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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rapina qualificata gravi indizi di reato accusa penale azione civile aggravamento della pena infrazione qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHINI CARMINE nato a SARNO il 16/09/1993 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nola, emessa in data 9 giugno 2021, nei confronti di Carmine Franchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto con strappo e lesioni aggravate. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di lesioni in danno del Biswa Tapas Kumar, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (ed invero, la Corte territoriale, anche sottolineando l'irrilevanza del refuso assolutorio presente alla pag. 4 della sentenza appellata, ha pienamente condiviso e confermato le argomentazioni del primo giudice, espresse a pag. 8, sulla prova degli elementi costitutivi); ritenuto che l'ulteriore motivo, con il quale si censura la mancanza di condizione di procedibilità per le lesioni in danno del Biswa, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il reato in oggetto, essendo stata riconosciuta e mai contestata l'aggravante del nesso teleologico in relazione alla rapina commessa in danno della stessa persona offesa (posizione stralciata e accertata con sentenza irrevocabile), è procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,