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Ordinanza — n. 30038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZCI DI GOTTO il 17/C15/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente gust; f0 t2.0 ei.G0r:D riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di 1essina4 in data 26 ottobre 2021, nei confronti di Arcoraci Angelo, confermava la condanna per i reati di ricettazione e truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha identificato nell'imputato l'autore delle condotte contestate, risulta manifestamente infondato, in quanto la riferibilità al prevenuto del telefono con cui erano state perpetrate le azioni criminose, riscontrata dalla P.G., costituisce elemento idoneo a fondare la sua colpevolezza, peraltro avvalorata dalle ulteriori indagini effettuate;

Regesto Legislator

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art. 491 cod. pen; Ordinanza — n. 30038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida permesso di promuovere un procedimento penale abuso di impianti di telecomunicazioni usurpazione d'identità licenza per antenna di telefonia procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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art. 491 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZCI DI GOTTO il 17/C15/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente gust; f0 t2.0 ei.G0r:D riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di 1essina4 in data 26 ottobre 2021, nei confronti di Arcoraci Angelo, confermava la condanna per i reati di ricettazione e truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha identificato nell'imputato l'autore delle condotte contestate, risulta manifestamente infondato, in quanto la riferibilità al prevenuto del telefono con cui erano state perpetrate le azioni criminose, riscontrata dalla P.G., costituisce elemento idoneo a fondare la sua colpevolezza, peraltro avvalorata dalle ulteriori indagini effettuate;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore IM Presidente