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Ordinanza — n. 30036/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for trafficking and receiving stolen goods as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bhuiyan Abaydul inadmissible, upholding the lower court's conviction for trafficking and receiving stolen goods. The appellant argued against the existence of the crime and the severity of the sentence, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected points. The decision relied on the absence of positive evidence for mitigating circumstances and the defendant's prior police record, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments trafficking stolen goods receiving stolen goods court costs prior police record mitigating circumstances contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
art. 474 cod. pen
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
283489; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
279549 — 02), ed escluso un'ulteriore riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHUIYAN ABAYDUL nato il 05/05/1979 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 2 ottobre 2019, nei confronti di Bhuiyan Abaiydul, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., stante la grossolanità del falso e, in termini del tutto generici, dell'elemento soggettivo della ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha, da un lato evidenziato come il dolo della ricettazione si dovesse logicamente desumere dal numero delle res detenute per la vendita e dalla mancata giustificazione del loro possesso, e dall'altro confermato l'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esclusione dell'ipotesi del reato impossibile);

Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 4 ha congruamente motivato il diniego delle generiche sulla base dell'assenza di elementi positivi valutabili, oltre che del precedente di polizia di cui è gravato il prevenuto, (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 — 02), ed escluso un'ulteriore riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), valorizzando la significatività dell'episodio criminoso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il