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Ordinanza — n. 30035/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mental defect mitigation failed against recidivism in attempted robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eddine Mourat inadmissible regarding the application of Article 89 of the Penal Code. The appellant argued that the partial mental defect mitigation was not concretely operative against his repeated recidivism, but the appellate court had already balanced these circumstances and applied the reduction to the maximum extent permitted. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the comparison between the mitigating circumstance and recidivism must be split into two distinct moments, allowing the mental defect reduction to apply separately after balancing other factors.

Regesto Legislator

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Art. 89 cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: When balancing a partial mental defect mitigation against repeated recidivism, the comparison must be split into two sequential moments, applying the reduction to the base penalty for the circumstance where the prohibition of precedence does not apply.

Parole chiave

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partial mental defect mitigation repeated recidivism balancing attempted robbery conviction penal code Article 89 prohibition of precedence appeal inadmissibility supreme court ruling recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
- nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod.
Corte cost., n. 73 del 2020
Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 89 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 21 dicembre 2021, nei confronti di Eddine Mourat, ha confermato la condanna in relazione al reato di tentata rapina impropria e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - Sentenza n. 42568 del 28/09/2022
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAT EDDINE nato il 13/01/1973 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 21 dicembre 2021, nei confronti di Eddine Mourat, ha confermato la condanna in relazione al reato di tentata rapina impropria e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. ha rideterminato per l'effetto la pena. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la concreta operatività dell'art. 89 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la circostanza attenuante del vizio parziale di mente è stata ritenuta prevalente rispetto alla recidiva reiterata e la relativa riduzione è stata operata nella massima estensione;

Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente (Sez. 6 - , Sentenza n. 42568 del 28/09/2022 Ud. (dep. 09/11/2022 ) Rv. 283968 - 01). e così è avvenuto nel caso in esame ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il