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Ordinanza — n. 30032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGANO RICCARDO nato a ANDRIA il 18/07/1985 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 16 giugno 2014, nei confronti di Riccardo Regano, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione di un'auto, rideterminando la pena. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale ed erronea qualificazione giuridica della condotta, in relazione al coinvolgimento del reo nel reato presupposto di furto, commesso poche ore prima del controllo di P.G. , non è consentito in quanto si introducono questioni di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio e non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 606, comma 3 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale ed erronea qualificazione giuridica della condotta, in relazione al coinvolgimento del reo nel reato presupposto di furto, commesso poche ore prima del controllo di P.G. , non è consentito in quanto si introducono questioni di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio e non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva riduzione delle spese giudiziarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 606, comma 3 cod. proc. pen
270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGANO RICCARDO nato a ANDRIA il 18/07/1985 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 16 giugno 2014, nei confronti di Riccardo Regano, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione di un'auto, rideterminando la pena. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale ed erronea qualificazione giuridica della condotta, in relazione al coinvolgimento del reo nel reato presupposto di furto, commesso poche ore prima del controllo di P.G. , non è consentito in quanto si introducono questioni di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio e non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 g