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Ordinanza — n. 30031/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to raise legal qualification objection in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pizzolorusso inadmissible regarding the legal qualification of the crime. The appellant challenged the second-instance conviction for receiving stolen goods, but the court noted that the objection to the legal characterization was not raised in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of a crime is inadmissible if not raised in the appeal against the second-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification objection second instance judgment receiving stolen goods Court of Cassazione pena accessoria sanzioni pecuniarie scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLORUSSO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 11 aprile 2022, riformando la decisione assolutoria del Tribunale di Trani, emessa il 31 ottobre 2018, ha condannato Francesco Pizzolorusso alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio circa la penale responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di secondo grado ed estranei al sindacato di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Inoltre la corte ha reso congrua motivazione rafforzata confrontandosi con le argomentazioni assolutorie e smentendole in ragione delle dichiarazioni della persona offesa che ebbe modo di seguire le tracce sul terreno dell'automezzo utilizzato per trasportare i beni sottratti (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 sulla prova logico-indiziaria alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali e del materiale fotografico in atti); ritenuto che l'ulteriore censura, in punto di qualificazione giuridica, è inammissibile perchè non dedotta con i motivi di appello e manifestamente infondata poiché la tesi del coinvolgimento personale dell'imputato nel furto dei beni rinvenuti nel suo fondo non ha trovato ingresso nel giudizio , alla stregua delle dichiarazioni dell'imputato. rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il