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Ordinanza — n. 30030/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming provisional damages amount is appealable in criminal civil liability cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the provisional damages amount assigned in a criminal judgment cannot be challenged via cassation. The appellant argued the specific sum was erroneous, but the court held such amounts are inherently non-final and subject to revision during the definitive liquidation of total compensation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The provisional damages amount assigned by the trial judge in a criminal judgment is not subject to cassation appeal because it is by nature non-final and intended to be superseded by the definitive liquidation of the integral compensation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal civil liability provisional damages cassation inadmissibility definitive liquidation non-final judgment procedural fault court costs condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 43886 del 26/04/2019, Saracino
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINE ANTONIA nato a MOLA DI BARI il 24/05/1978 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 5 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 11 ottobre 2017, nei confronti di Giovine Antonia in relazione al reato di appropriazione indebita. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'ammontare della provvisionale, è inammissibile in quanto il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 43886 del 26/04/2019,Saracino, Rv. 277711 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente