Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing inadmissibility of factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bentivoglio Tommaso inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant's arguments regarding the illicit origin of a car part and sentencing were deemed inadmissible because they merely re-litigated factual issues already thoroughly examined and decided by the Court of Appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the frivolity of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: Appeals that merely re-litigate factual issues already decided by the court of appeal are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO TOMMASO nato a FASANO il 27/02/1991 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 30 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di Bentivoglio Tommaso in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso [il primo motjw6 di ricorso.; che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, relative a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha ampiamente spiegato perché la centralina rinvenuta nel cofano dell'autovettura di proprietà della madre dell'imputato dovesse ritenersi di provenienza illecita;
Considerato che anche i restanti motivi di ricorso, che censurano il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. peri., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, si limitano a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; Ritenuta la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione,, considerato che il reato è stato commesso nel 2014 ed il termine di prescrizione è di anni dieci; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside