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Ordinanza — n. 30025/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft due to inadmissible factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for theft and the denial of specific statutory exemptions. The court rejected these arguments as they merely re-litigated factual issues already thoroughly examined and decided by the appellate court without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they contain only factual criticisms of issues already adequately examined and decided by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual challenges in cassation theft conviction upheld statutory exemption denied court costs and fine restrizioni basate sui prezzi dubbio circa il carattere di infrazione vendita a titolo di autotutela

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 21 gennaio 2021, nei confronti di Di Blasi Vincenzo, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che anche i due restanti motivi di ricorso, che censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 21 gennaio 2021, nei confronti di Di Blasi Vincenzo, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che anche i due restanti motivi di ricorso, che censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI VINCENZO nato a PALERMO il 20/08/1993 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 21 gennaio 2021, nei confronti di Di Blasi Vincenzo, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, relative a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come l'elemento soggettivo del reato, quantomeno sotto il profilo eventuale, dovesse desumersi non solo dal prezzo pagato, del tutto incongruo per un televisore nuovo, ma anche dalle modalità e dal contesto della vendita, nonché dalla non plausibile giustificazione offerta dal prevenuto sul motivo dell'acquisto;

Considerato che anche i due restanti motivi di ricorso, che censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, si limitano a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, avverso la quale il ricorrente omette di confrontarsi (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si è congruamente evidenziato, da un lato come l'esimente non potesse essere riconosciuta sulla base dei due precedenti penali gravanti sull'imputato e della non esiguità del danno patito dalla persona offesa, e dall'altro come le generiche non potessero essere concesse in ragione della negativa personalità del prevenuto e dell'assenza di condotta collaborativa (su quest'ultimo punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02));

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il