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Ordinanza — n. 30024/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise recidivism claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first two grounds were rejected as generic and lacking specific factual elements required for a merits review under criminal procedure law. Additionally, the claim regarding recidivism was deemed inadmissible because it was not formally raised as a specific appeal ground prior to the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific factual grounds to allow the reviewing court to exercise its jurisdiction, and new grounds not previously deduced as appeal reasons are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds recidivism claim criminal procedure specificity requirement ricettazione complicità in sottrazione d'imposta istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLA NICOLA nato a TERLIZZI il 05/05/1976 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 18 marzo 2019, nei confronti di Petruzzella Nicola, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, oltre a contenere censure in fatto, insindacabili in sede di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 5 ha logicamente evidenziato c:ome dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza del prevenuto, avendo questi ricevuto l'assegno provento di furto senza giustificarne il possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi