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Ordinanza — n. 30022/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for lack of specificity in prescription and leniency arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30022/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the extinction of the crime via prescription and general mitigating circumstances, but failed to specify the exact grounds for these claims. The court ruled that the appeal lacked the required precision to allow the lower court to exercise its supervisory review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 186 Cost.; An appeal must clearly specify the grounds for censure to enable the reviewing court to exercise its supervisory function; vague arguments regarding prescription or leniency render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity prescription of crime general mitigating circumstances supervisory review inadmissible appeal procedural code court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.
Art. 186 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta Beniamino
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO NAZARIO nato a SAN SEVERO il 24/11/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2015, nei confronti di Palumbo Nazario, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i motivi di ricorso, con cui si invoca l'estinzione del reato per prescrizione, il riconoscimento della particolare tenuità della ricettazione, nonché la prevalenza delle attenuanti generiche, risultano del tutto privi di specificità, avendo la parte impugnante, ai sensi del disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. peri., non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6 n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta Beniamino, Rv. 281112);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am