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Ordinanza — n. 30021/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of specific grounds and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and personal injuries. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments vague and unsupported by specific procedural errors. Consequently, the court rejected the request for a new trial and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds challenging the factual findings or procedural errors, and if the request for mitigating circumstances is manifestly unfounded due to the absence of positive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction upheld generic mitigating circumstances lack of specific grounds court costs and fine tentata rapina reati violenti altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINI ROBERTO nato a GALLARATE il 26/07/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 13 aprile 2021, nei confronti di Roberto Orsini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di rapina e lesioni personali. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della responsabilità per il reato di rapina, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, non inficiato dalla mancata individuazione dell'autore materiale della sottrazione, nonché sull'inverosimiglianza della versione difensiva, contrastante con le dichiarazioni testimoniali e con le massime di esperienza); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi posil:ivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 3 e 4 sull'assenza di elementi positivi a fronte della rilevante capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai plurimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,