Italian Court dismisses appeal on theft charges for inadmissible factual attacks and unsupported mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dia Amadou Lamine inadmissible, upholding the conviction for receipt of stolen goods. The appellant's first complaint regarding the existence of the crime was rejected as a non-justiciable factual attack already properly examined by lower courts. The second complaint concerning the denial of generic mitigating circumstances was found infondate because the absence of positive evidence justified the refusal without further motivation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the fault in determining the grounds for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals containing only factual attacks on the lower court's findings are inadmissible, while requests for mitigation of punishment require positive evidence of merit rather than mere presumption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA AMADOU LAMINE nato il 10/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPIE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 17 maggio 2022, nei confronti di Dia Amadou Lamine, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 7 della sentenza impugnata hanno logicamente sottolineato come la disponibilità in capo al prevenuto del box ove erano stati rinvenuti i motocicli di provenienza furtiva dovesse desumersi dal possesso delle chiavi e del telecomando del cancello di accesso, senza alcun pregio per le dichiarazioni rese a discolpa, smentite dai riscontri di P.G.;
Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice a pagina 8, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);
Ritenuto che nulla aggiunge la memoria depositata ai motivi presentati con il ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il