Italian court dismisses appeal on drug trafficking money laundering as arguments were already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Pelle inadmissible, upholding the conviction for money laundering. The lower courts had already thoroughly examined and rejected the defendant's arguments regarding his lack of responsibility for the cash found in his possession. The supreme court ruled that these new claims were merely repetitive of previously dismissed points and lacked any legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 1, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without the alleged defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: PELLE ANTONIO nato a LOCRI il 15/11/1979 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN !DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Pelle Antonio, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, e invocano l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha difatti logicamente evidenziato come il contesto in cui la rilevante somma di denaro contante era stata rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, in assenza di alcuna plausibile giustificazione offerta a riguardo, integrasse gli estremi della ricettazione, senza alcun elemento che facesse emergere il concorso del Pelle nel delitto presupposto di cessione di stupefacenti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost,, n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President