Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30018/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for receipt crime due to manifestly unfounded claim regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ostuni Andrea inadmissible, upholding the lower court's conviction for receipt. The appellant argued that general mitigating circumstances should have been recognized, but the appellate court's reliance on numerous prior precedents and the absence of positive evaluative elements rendered the reasoning logically sound and unchallengeable. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the fault in raising inadmissible grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning, based on established precedents and the lack of positive elements, is free from manifest illogic, as the supreme court need not consider every favorable or unfavorable element if it refers to decisive ones.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances manifest illogic standard receipt crime conviction procedural fault fine cosa generica designazione generica allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
279549 - 02; ma anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTUNI ANDREA nato a BRINDISI il 10/10/1987 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 17 febbraio 2016, nei confronti di Ostuni Andrea, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla corte d'appello ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, peraltro anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede, e all'assenza di elementi positivamente valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02; ma anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del