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Ordinanza — n. 30017/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were merely repetitive of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gregorio Schirinzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his fraud conviction and the admissibility of indirect testimony, arguing procedural violations. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already decided by the lower court without new grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments fraud conviction indirect testimony court costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, Del Gaudio
Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRINZI GREGORIO nato a NARDO il 24/051:1.965 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 8 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 16 settembre 2019, nei confronti di Schirinzi Gregorio, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché una violazione di legge in tema di testimonianza c.d. indiretta, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come la consegna dell'assegno privo di copertura, accompagnata dalle rassicurazioni sulla solvibilità dello stesso, integrasse gli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice (in termini analoghi si veda Sez. 2, n. 33441del 21/07/2015, Del Gaudio, Rv. 264236), sconfessando altresì l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, in quanto alcuna richiesta di sentire il dichiarante era stata formulata dalle parti (vedi sul punto Sez.6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259: "Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres