Cassation court dismisses appeals against conviction for extortion and theft, upholding the lower court's credibility assessment of the victim's statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Santoro Romano and Salucci Salvatore inadmissible, upholding their convictions for extortion, theft, and threats. The appellants challenged the appellate court's evaluation of the victim's credibility and the denial of a mitigating circumstance, arguing for a re-examination of the evidence. The court ruled that the victim's statements do not require the strict application of Article 192 of the Code of Criminal Procedure and that the lower court's detailed reasoning regarding the victim's reliability was sufficient and free of contradictions, thus precluding any review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The credibility of the victim's statements in criminal proceedings is a matter of fact evaluated by the trial judge based on intrinsic reliability and subjective credibility, which cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTORO ROMANO nato a SALERNO il 05/12/1984 SALUCCI SALVATORE nato a PAGANI il 31/01/1979 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; "„"
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 7 ottobre 2022, Confermava la sentenza con la quale Salucci Salvatore e Santoro Romano erano stati condannati per i reati di estorsione, furto e minaccia. Ritenuto che con riferimento ai ricorsi presentati nell'interesse di Salucci e Santoro si deve rilevare che, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493) Rilevato che nel caso in esame non si rinvengono contraddizioni nella motivazione della Corte di appello, che ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando a pag.4 i riscontri alle dichiarazioni di Di Florio ed a pag. 5 i riscontri alle dichiarazioni di Grimaldi; rilevato che la Corte di appello ha anche spiegato perché a SaiUCCi non potesse essere concessa l'attenuante di cu!' all'art. 114 cod. pen. a pag.6 della sentenza impugnata, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo; rilevato infine che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quanto già esposto in appello, con conseguente genericità degli stessi;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. — — •
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo