Criminal appeal dismissed for inadmissibility; right to silence does not prevent judges from noting lack of alternative explanations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and fraudulent insolvency. The appellant argued that the right to silence was violated, but the court held this right does not stop judges from observing the absence of alternative explanations for procedural emergencies. Consequently, the convergence of evidence remained unchallenged, and the appeal was rejected with a fine for procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 53 Cost.; Art. 64 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The right to silence is a defensive guarantee that does not preclude judges from noting the lack of alternative explanations for procedural emergencies; it does not invalidate the convergence of evidence when no alternative narrative is provided by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO SEBASTIANO nato a BARI il 12/1011975 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna di Dammacco Sebastiano per i reati di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo a) e 81 cpv. 61 n.2 e 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007; Rilevato che il primo motivo di ricorso attiene al merito della decisione, senza considerare che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato Rilevato che correttamente non è stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., posto che il ricorrente è stato condannato più volte per reati della stessa indole (quattro truffe ed una insolvenza fraudolenta), intendendosi per tali quelli che presentano una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres