Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30014/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; right to silence does not prevent judges from noting lack of alternative explanations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and fraudulent insolvency. The appellant argued that the right to silence was violated, but the court held this right does not stop judges from observing the absence of alternative explanations for procedural emergencies. Consequently, the convergence of evidence remained unchallenged, and the appeal was rejected with a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 53 Cost.; Art. 64 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The right to silence is a defensive guarantee that does not preclude judges from noting the lack of alternative explanations for procedural emergencies; it does not invalidate the convergence of evidence when no alternative narrative is provided by the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to silence procedural inadmissibility convergence of evidence fraudulent insolvency procedural fault fine perseguimento penale per truffa reticenza dolosa dei difetti denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 53 Cost.
Art. 64 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
artt. 494 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna di Dammacco Sebastiano per i reati di cui agli artt. 494 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO SEBASTIANO nato a BARI il 12/1011975 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna di Dammacco Sebastiano per i reati di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo a) e 81 cpv. 61 n.2 e 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007; Rilevato che il primo motivo di ricorso attiene al merito della decisione, senza considerare che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato Rilevato che correttamente non è stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., posto che il ricorrente è stato condannato più volte per reati della stessa indole (quattro truffe ed una insolvenza fraudolenta), intendendosi per tali quelli che presentano una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres