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Ordinanza — n. 30013/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted robbery as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kubica Roman inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of attempted robbery, arguing flaws in the reasoning regarding his criminal liability and the legal classification of the act. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower judges without the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of arguments already examined and dismissed by the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments attempted robbery conviction lack of new grounds court costs and fine minaccia nel diritto penale tentata rapina commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 607 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUBICA ROMAN nato il 26/05/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; • /r )--\ 9..»;s•N`•

RITENUTO IN FATTO

E CONISIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 maggio 2022, nei confronti di Kubica Roman, confermava la condanna per il reato di tentata rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento dell'equivalenza della già concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto a tutte le aggravanti contestate. Rilevato che i due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a questi ascritto, e ne invocano una diversa qualificazione giuridica, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal lineare racconto della persona offesa, peraltro ampiamente riscontrato, e come la vicenda dovesse ricondursi nell'alveo della tentata rapina impropria, a nulla rilevando la presenza di uno iato temporale tra la sottrazione e la minaccia, essendo stata in ogni caso quest'ultima realizzata per conseguire l'impunità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell